Sez. 1, Sentenza n. 1492 del 18/11/1969 Ud. (dep. 31/01/1970) Rv. 113779 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESCRIZIONE -DIVIETO DI RINCASARE LA SERA DOPO UNA DATA ORA - INOSSERVANZA IN GIORNO FESTIVO - SUSSISTENZA DEL REATO -CONVINZIONE DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA MISURA - IRRILEVANZA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE -SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - PRESCRIZIONE -DIVIETO DI RINCASARE LA SERA DOPO UNA DATA ORA - INOSSERVANZA IN GIORNO FESTIVO - SUSSISTENZA DEL REATO -CONVINZIONE DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO ALLA MISURA - IRRILEVANZA.*
La convinzione del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, di potersi trattenere fuori della propria abitazione nei giorni festivi, dopo l'ora stabilita nel decreto, si traduce in ignoranza della legge penale, che a norma dell'art 5 cod pen non puo essere invocata come causa di esclusione della punibilita. (V 112356, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)