Sez. 1, Sentenza n. 5014 del 05/02/1986 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172992 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO ELETTO - OBBLIGO DI PREVENTIVO AVVISO ALLE AUTORITÀ DI P.S. - INADEMPIMENTO - IGNORANZA DELL'OBBLIGO - ERRORE SU LEGGE DIVERSA DA QUELLA PENALE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO ELETTO - OBBLIGO DI PREVENTIVO AVVISO ALLE AUTORITÀ DI P.S. - INADEMPIMENTO - IGNORANZA DELL'OBBLIGO - ERRORE SU LEGGE DIVERSA DA QUELLA PENALE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
In tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l'erronea opinione, da parte dello imputato, secondo la quale egli ignorava l'Obbligo del preventivo avviso all'autorità di P.S. in caso di allontanamento dal suo domicilio eletto, non si configura come errore su legge diversa da quella penale, in quanto costituisce errore di diritto non scusabile e, pertanto, non opera come causa di esclusione della punibilità. (V mass n 113779; (V mass n 126365).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)