Sez. L - , Ordinanza n. 9249 del 04/04/2023 (Rv. 667616 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Previdenza complementare - Cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo - Posizione individuale - Pignorabilità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
All'atto della cessazione dei requisiti di partecipazione ad una determinata forma di previdenza complementare, la posizione individuale non può convertirsi in prestazione previdenziale (come tale pignorabile) per effetto del mancato esercizio dell'opzione di riscatto totale o parziale oppure del mancato transito ad un'altra forma di previdenza complementare, perché quest'ultimo, al pari della decisione di non provvedere al riscatto, non può determinare, in assenza di una norma "ad hoc" (mancante nel d.lgs. n. 252 del 2005), l'azzeramento della posizione individuale nel frattempo maturata dall'assicurato. (Fattispecie relativa ad un'ipotesi verificatasi prima dell'entrata in vigore dell'art. 14, comma 2, lett. c-bis, d.lgs. n. 252 del 2005, introdotto dal d.lgs. n. 88 del 2018).
Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/06/2018 num. 88 art. 1 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 14 com. 2 lett. CBIS CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)