Sez. L, Sentenza n. 2028 del 23/02/1995 (Rv. 490645 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato - Poteri del giudice civile adito - Provvedimento di non promuovibilità dell'azione penale - Libera valutazione dei fatti già esaminati dal giudice penale - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE
Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, il giudice civile, adito dall'I.N.A.I.L. con azione di regresso nei confronti del datore di lavoro del soggetto infortunato, può valutare liberamente i fatti già esaminati dal giudice penale che, ritenendo l'accidentalità del fatto, abbia emesso provvedimento di non promovibilità dell'azione penale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)