Sez. 5, Sentenza n. 19865 del 05/10/2004 (Rv. 577524 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE | Consegna dei ruoli all'esattore - Termine - Termine di decadenza stabilito dall'art. 17, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 46 del 1999) per la formazione e trasmissione dei ruoli all'intendente di finanza - Applicazione anche in ordine alla consegna dei ruoli all'esattore - Necessità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, in considerazione dell'esigenza - diretta a garantire il diritto di difesa del contribuente - di scandire le operazioni di recupero e riscossione dei tributi a mezzo ruoli attraverso termini perentori per l'adempimento dei vari passaggi (cfr. Corte cost., ord. n. 107 del 2003), deve ritenersi che entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, stabilito dall'art. 17, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), debba avvenire non solo la formazione e la trasmissione dei ruoli all'intendente di finanza, ma anche la consegna dei ruoli all'esattore, per la quale l'art. 24 del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973 (anch'esso nel testo vigente anteriormente al citato D.Lgs. n. 46 del 1999) non prevede - di per sè - alcun termine di natura decadenziale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)