Sez. 5, Sentenza n. 3413 del 08/03/2001 (Rv. 544601 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Iscrizione a ruolo - Decadenza - Mancata trasmissione dei ruoli all'intendenza di finanza nei termini previsti - Sussistenza - Mancata consegna degli stessi all'esattore per la riscossione - Configurabilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE
Ai fini della validità della cartella esattoriale relativa alle maggiori imposte dovute a rettifica delle dichiarazioni dei redditi, alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo originario, i ruoli devono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ma non devono, entro lo stesso termine, essere consegnati all'esattore per la riscossione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)