diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 407 del 15/02/1972 (Rv. 356311 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI - RICHIESTA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ANTERIORITA O PENDENZA DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356311-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - LIMITI - RICHIESTA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ANTERIORITA O PENDENZA DELLA CAUSA - IRRILEVANZA.*

Il primo comma dell'art 2943 cod civ - il quale stabilisce che la prescrizione e interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, ovvero conservativo o esecutivo - non autorizza l'interprete a distinguere, nell'ambito dei procedimenti conservativi o cautelari il sequestro conservativo richiesto prima della causa (art 672 cod proc civ) da quello richiesto in corso di causa (art 673 cod proc civ), per attribuire soltanto al primo e non anche al secondo l'idoneita ad interrompere il corso della prescrizione del diritto azionato dal creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 673, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 672

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)