Sez. 1, Sentenza n. 13302 del 26/07/2012 (Rv. 623392 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Interruzione della prescrizione - Requisiti - Ricorso per sequestro giudiziario - Idoneità - Condizioni - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
L'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 67 legge fall. non può avvenire mediante una messa in mora con atto extragiudiziario, trattandosi di esercizio di un diritto potestativo riservato al solo organo concorsuale e da declinare mediante esercizio di un'azione giudiziale, mentre è a tal fine idoneo il ricorso per sequestro giudiziario, purché individui chiaramente la predetta azione di merito, atteso che la strumentalità dell'istanza cautelare manifesta la volontà dell'organo di agire in siffatto giudizio e considerato che il riferimento dell'art. 2943, primo comma, cod. civ. alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio "conservativo" ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 670, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)