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Sez. 1, Sentenza n. 16783 del 07/04/2010 Cc. (dep. 03/05/2010) Rv. 246944 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento di prevenzione patrimoniale - Beni coinvolti in procedura fallimentare a carico del proposto - Diritto del curatore fallimentare di intervenire nel procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246944-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il curatore fallimentare di beni appartenenti a soggetto proposto per misura di prevenzione e sequestrabili a norma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) non ha diritto ad intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale, ma solo quello di proporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro dei beni.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)