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Sez. 1, Sentenza n. 5840 del 20/10/1997 Cc. (dep. 14/11/1997) Rv. 208927 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro a scopo di confisca di beni appartenenti o rientranti nella disponibilità del proposto dichiarato fallito provenienti dalla sua attività illecita - Obbligo di comunicare al curatore fallimentare l'invito ad intervenire nel procedimento relativo alla misura di prevenzione - Esclusione - Mancato avviso al curatore fallimentare della pendenza di detto procedimento - Nullità del procedimento stesso - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208927-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, la dichiarazione di fallimento del proposto non opera alcuna trasformazione nella natura dei diritti dei creditori, di guisa che - non ricorrendo una ipotesi di appartenenza a terzi dei beni in sequestro nel senso indicato dall'art.2 ter, comma quinto, della legge 31 maggio 1965 n.575 - non vi è alcun obbligo di comunicare al curatore fallimentare l'invito ad intervenire nel procedimento. Ne consegue che il mancato avviso al curatore fallimentare della pendenza del procedimento - relativo a misure di prevenzione incidenti sui beni patrimoniali rientranti nella disponibilità di persona indiziata di appartenere ad associazione mafiosa - non produce alcuna nullità del procedimento, potendo il curatore proporre solo incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro dei beni.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)