Sez. 3, Sentenza n. 4004 del 05/04/1995 (Rv. 491648 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile locato - Natura - Revocabilità - Impugnabilità del provvedimento davanti al giudice superiore - Inammissibilità.
LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 luglio 1978 n. 392, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo ed avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato né sostanziale né formale, ancorché contenuto in una sentenza, e può essere sempre modificato o revocato anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna al rilascio, in sede esecutiva, ad opera del giudice dell'esecuzione. Pertanto, l'impugnazione del suddetto provvedimento in sede cognitiva davanti al giudice superiore è inammissibile, essendo il provvedimento privo di carattere decisorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)