Sez. 3, Sentenza n. 6700 del 14/11/1986 (Rv. 448848 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - NATURA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE DELLA DATA DI RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - NATURA.*
Il provvedimento di fissazione della data di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo ed avendo funzione ordinatoria, non dà luogo a giudicato, né sostanziale né formale, e può essere sempre revocato o modificato, dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto il rilascio dell'immobile, in Sede esecutiva ad opera del giudice dell'esecuzione, di ufficio o su istanza della parte interessata. Il rimedio esperibile contro tale provvedimento, pertanto, è l'istanza di revoca o di modifica rivolta a quel giudice, ma non l'impugnazione in Sede cognitiva o di legittimità che, se proposta, va dichiarata inammissibile. (Conf 1704/84, mass n 433783; (Conf 2746/83, mass n 427659).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)