Sez. 1, Sentenza n. 1227 del 07/03/1989 (Rv. 462105 - 01)
REATI DOGANALI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL DATORE DI LAVORO PER REATO DI CONTRABBANDO DEL DIPENDENTE - CONDIZIONE - MANCANZA DI CONDANNA PENALE MA ACCERTAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL REATO DA PARTE DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*
REATI DOGANALI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI - SOGGETTI PASSIVI - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL DATORE DI LAVORO PER REATO DI CONTRABBANDO DEL DIPENDENTE - CONDIZIONE - MANCANZA DI CONDANNA PENALE MA ACCERTAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL REATO DA PARTE DEL DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*
In tema di diritti doganali, la responsabilità solidale del datore di lavoro (incluso lo spedizioniere) per il caso di reato di contrabbando del dipendente, contemplata dagli artt. 136 secondo comma della legge 25 settembre 1940 n. 1424 e 329 secondo comma del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, postula che detto dipendente sia stato condannato, e, pertanto, in difetto di condanna penale (nella specie, essendosi il reato estinto per prescrizione, deve essere esclusa, essendo a tal fine irrilevante che il dipendente medesimo risulti comunque autore del fatto. (Conf 4887/88, mass n 459707).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 136 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)