Sez. 1, Sentenza n. 4887 del 09/08/1988 (Rv. 459707 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI DETERMINATI SOGGETTI - PRESUPPOSTI - CONDANNA PENALE PER IL DELITTO DI CONTRABBANDO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI - DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALLA IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - SANZIONI (NON PENALI) PER LE VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI DETERMINATI SOGGETTI - PRESUPPOSTI - CONDANNA PENALE PER IL DELITTO DI CONTRABBANDO.*
In tema di obbligazioni civili in dipendenza dei delitti di contrabbando, come per la responsabilità civile sussidiaria nel caso di mancato pagamento della multa da parte del condannato, anche la responsabilità solidale preveduta dall'art. 136, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in forza della quale sono tenuti al pagamento dei diritti doganali pure gli enti da cui dipende o alla cui autorità è sottoposta la persona che ne abbia evaso il pagamento, presuppone - come espressamente richiede la citata norma - la condanna penale della detta persona per il delitto di contrabbando e non può perciò essere fatta valere quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione. (V 1359/72, mass n 357927).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 136 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)