Sez. 3, Sentenza n. 200 del 29/01/1970 (Rv. 345007 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PLURIMO INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PLURIMO INADEMPIMENTO DELL'AFFITTUARIO - GRAVITA DELL'INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPLESSIVA - NECESSITA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di contratto di affitto di fondo rustico, nella ipotesi di sussistenza di inadempimento plurimo da parte del conduttore, la gravita dell'inadempimento va desunta, non gia in base ad ogni singolo fatto, ma dal complesso di essi, per cui non ha rilievo se le inadempienze, singolarmente considerate, non si appalesino particolarmente gravi. Il giudizio sulla gravita dell'inadempienza rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione. (Conf 1653-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 11/07/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)