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Sez. L, Sentenza n. 3562 del 12/06/1982 (Rv. 421535 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421535-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - VALUTAZIONE - CRITERI.*

La particolare gravità dell'inadempimento del conduttore del fondo (affittuario, mezzadro o colono) che, a norma dell'art. 4 del d.l.l.T. 5 aprile 1945 n. 157 legittima la cessazione della proroga legale deve essere valutata dal giudice di merito non in relazione a fatti o episodi singolarmente considerati, ma attraverso l'esame globale di tutte le inadempienze poste in correlazione l'una con l'altra ed apprezzate sulla base del risultato obiettivo che si pone come conseguenza diretta ed immediata di esse non solo sul piano strettamente patrimoniale, ma anche con riguardo alla natura del rapporto fondato sulla leale collaborazione fra le parti e la reciproca fiducia. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato la gravità particolare dell'inadempimento con riferimento al comportamento di un colono moroso nella corresponsione di alcune somme al concedente, autore di parziali immutazioni dello stato del fondo senza il consenso di questi, nonché di piantagioni eseguita a suo esclusivo beneficio). (V 625/80, mass n 404026; (V 200/70, mass n 345007).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)