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Sez. U, Ordinanza n. 29536 del 18/12/2008 (Rv. 605916 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Sanità - Pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate da una O.N.L.U.S. - Domanda relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605916-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia promossa (nella specie con procedimento monitorio) da una O.N.L.U.S. nei confronti di una ASL, per ottenere il pagamento di una somma di danaro, quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di provvisorio accreditamento per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa creditoria non coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali, di cui la P.A. gode nella determinazione dei corrispettivi, ma richiede un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)