Sez. L, Sentenza n. 5431 del 21/11/1978 (Rv. 395194 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INVALIDITA DEL PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO CON RIFERIMENTO ALLO STATO DI INVALIDITA DEL LAVORATORE).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - INVALIDITA DEL PRESTATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DEL GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO CON RIFERIMENTO ALLO STATO DI INVALIDITA DEL LAVORATORE).*
L'invalidita del prestatore di lavoro, se e rilevante al momento della Costituzione del rapporto di lavoro ed all'atto del concreto conferimento delle mansioni, non giustifica, poi, eccezioni allo Obbligo di diligenza che fa carico ad ogni lavoratore. (nella specie, il giudice del merito nell'escludere la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, aveva insistito sullo stato di invalidita del lavoratore, senza indicare le limitazioni che da tale stato derivavano e la relativa incidenza sui vari incarichi affidatagli dal datore di lavoro. La SC nel cassare la decisione, ha enunciato il principio di cui alla massima). (V 2596/77, mass n 386297; (V 1291/77, mass n 384987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)