Sez. L, Sentenza n. 4780 del 13/11/1989 (Rv. 464171 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INOSSERVANZA DEL TERMINE MINIMO - NULLITÀ - SANATORIA - "EX NUNC" - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) - INOSSERVANZA DEL TERMINE MINIMO - NULLITÀ - SANATORIA - "EX NUNC" - CONDIZIONE.*
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine minimo di comparizione, stabilito dal quinto comma dell'art. 415 cod. proc. civ., determina una nullità sanabile ex nunc per effetto della Costituzione del convenuto, stante l'applicabilità anche nel rito predetto dell'art. 164 cod. proc. civ.. (V 2166/88, mass n 458008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)