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Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 02/02/1995 (Rv. 490231 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE | Notificazione omessa o inesistente - Fissazione di un termine per il rinnovo della notificazione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490231-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - DEL CONVENUTO - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE

La disposizione generale dell'art. 291 cod. proc. civ., per la quale, se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi nullità della notificazione dell'atto introduttivo fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicato in caso di notificazione omessa o inesistente, come nel caso di mancata consegna dell'atto al destinatario sconosciuto nell'indirizzo indicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)