Sez. 2 - , Sentenza n. 8047 del 21/03/2019 (Rv. 653484 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Art. 34 decies del Regolamento emittenti della CONSOB - Tassatività dell’elenco dei destinatari delle prescrizioni - Esclusione - Responsabilità in caso di incoerenza delle informazioni diffuse - Estensione al mero diffusore indirettamente coinvolto - Sussistenza - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB, chiunque diffonda notizie su un prodotto finanziario offerto al pubblico prima della pubblicazione del relativo prospetto informativo, pur non essendone l'offerente, l'emittente od il responsabile del collocamento ex art. 34 decies del Regolamento emittenti della CONSOB, risponde dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 191, comma 2, T.U.F., nel caso di incoerenza delle notizie da lui diffuse rispetto a quelle contenute in detto (emanando) prospetto, ancorché egli si limiti ad operare nell'ambito di un'attività di collocamento svolta alle dipendenze non di chi ne sia il responsabile, bensì di un soggetto di cui quest'ultimo si avvalga per diffondere "indirettamente" tali notizie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima la sanzione inflitta, a causa dell'incoerenza delle informazioni fornite, al dipendente di un istituto di credito che, su incarico del soggetto responsabile, si era occupato solo del collocamento di un prodotto finanziario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)