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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018 (Rv. 649530 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Servizi di investimento mobiliare – Informazione preventiva circa la natura dei titoli – Obbligo dell’intermediario – Omissione – Conseguenza – Inadempimento dell’intermediario – Valutazione dell’adeguatezza dell’investimento – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649530-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)