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Sez. L, Sentenza n. 12629 del 28/08/2002 (Rv. 557171 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO | Richieste istruttorie ritualmente formulate in primo grado e non accolte nella sentenza di primo grado - Onere di riproposizione in appello - Sussistenza - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557171-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO

La presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte espressamente nell'atto di appello, di cui all'art. 346 cod. proc. civ, non trova applicazione con riguardo alle istanze istruttorie, quando sia stata impugnata in toto la sentenza. Pertanto, anche nel rito del lavoro, il lavoratore o l'assicurato, soccombente in primo grado, che impugna in toto la sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande che siano già state ritualmente proposte in primo grado, atteso che tale riproposizione è insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)