Sez. L, Sentenza n. 6170 del 05/07/1996 (Rv. 498395 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Richieste istruttorie ritualmente formulate in primo grado e disattese dal giudice per aver ritenuto diversamente provate le circostanze allegate dalla stessa parte - Onere di riproposizione in appello delle suddette richieste - Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE
Nel rito del lavoro l'appellante non ha l'onere di riproporre le istanze istruttorie, ritualmente proposte in primo grado, sulle quali il pretore abbia omesso di provvedere per aver ritenuto diversamente provate le circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda, con la conseguenza che il giudice di appello non può pervenire ad una valutazione diametralmente opposta se non dopo essersi pronunciato sull'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti nel precedente grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)