Sez. 1, Sentenza n. 2470 del 19/05/1978 (Rv. 391838 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ATTI CONTRARI AI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO E COMPROMISSORI D'UN NORMALE E SERENO SVOLGIMENTO DELLA VITA FAMILIARE - SUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DISCIPLINA INTRODOTTA DAL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA - ATTI CONTRARI AI DOVERI NASCENTI DAL MATRIMONIO E COMPROMISSORI D'UN NORMALE E SERENO SVOLGIMENTO DELLA VITA FAMILIARE - SUFFICIENZA.*
La separazione giudiziale dei coniugi, nella nuova disciplina introdotta dalla riforma del diritto di famiglia (art 151 cod civ, nel testo fissato dall'art 33 della legge 19 maggio 1975 n 151), non postula la ricorrenza di fatti specifici e tassativamente previsti, volontariamente posti in essere dall'uno o dall'altro coniuge, ma puo essere chiesta ed ottenuta in relazione a qualsiasi comportamento o fatto, ancorche indipendente dalla volonta delle parti, che sia tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Al fine indicato, pertanto, sono rilevanti gli Atti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, qualora, pur non determinati dall'intenzione di offendere l'altro coniuge o di ferirlo nella sua dignita, ma derivanti da intolleranza, prepotenza o violenza di carattere, siano in concreto tali da compromettere un normale e sereno svolgimento della vita familiare, come quando inducano quel coniuge ad abbandonare l'abitazione domestica, per sottrarsi ad uno stato d'inferiorita morale. (V 4706/76, mass n 383453).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)