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Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 22/12/1976 (Rv. 383453 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGI - DOVERE DI INDAGINE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383453-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - INTOLLERABILITA DELLA CONVIVENZA - SUFFICIENZA - ADDEBITABILITA DELLA SEPARAZIONE - RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGI - DOVERE DI INDAGINE DEL GIUDICE.*

L'art 151 cod civ, nella sua nuova formulazione, dispone, come regola generale, che la separazione personale puo essere pronunciata quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, anche senza colpa di alcuno dei coniugi: tuttavia, ammette che ciascuno di essi possa chiedere la dichiarazione che la separazione e addebitabile all'altro, per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Di conseguenza, pur quando sia incontestata l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, il giudice, che ne e stato espressamente richiesto dall'una e dall'altra parte, deve indagare sull'addebitabilita della separazione. (V 414/76, mass n 379064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)