Sez. 1, Sentenza n. 5564 del 16/10/1980 (Rv. 409421 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ISCRIZIONE DI TEMPESTIVE RISERVE NEI REGISTRI DI CONTABILITA - ONERE DELL'APPALTATORE - INCLUSIONE DEI FATTI COSIDDETTI CONTINUATIVI.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ISCRIZIONE DI TEMPESTIVE RISERVE NEI REGISTRI DI CONTABILITA - ONERE DELL'APPALTATORE - INCLUSIONE DEI FATTI COSIDDETTI CONTINUATIVI.*
In tema di appalto di opere pubbliche, l'Onere dell'appaltatore di iscrivere tempestive riserve nei registri di contabilita per i fatti comportanti maggiorazione delle proprie spettanze, che, ricollegandosi all'esigenza di porre costantemente la amministrazione appaltante in grado di verificare il costo dei lavori, non puo trovare equipollente nella accertabilita aliunde di dette circostanze, sussiste anche con riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, cioe prodotti da una causa costante o da una serie causale, ed insorge nel momento in cui l'appaltatore medesimo, secondo criteri di media diligenza e di buona fede, sia in grado di segnalare alla committente le ragioni di una insorta situazione pregiudizievole, nonche il presumibile costo economico, salvo poi a precisare l'esatto ammontare del compenso o delle indennita richieste nelle successive registrazioni, ovvero, se non sia ancora possibile la puntualizzazione del quantum, in Sede di chiusura del conto finale. (V 394/79, mass n 396497; (V 726/78, mass n 390070).*
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)