Sez. L, Sentenza n. 17664 del 11/12/2002 (Rv. 559165 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Requisito reddituale e sociale - Condizioni del diritto - Configurabilità - Prova - Mediante autocertificazione - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità civile, la situazione sanitaria, la situazione reddituale e la situazione di incollocazione o - per gli ultracinquantacinquenni - di disoccupazione costituiscono non meri requisiti di erogazione della prestazione, ma elementi costitutivi del diritto, che devono essere attualizzati al momento della decisione e che possono essere provati anche mediante autocertificazione, la quale è oggetto di valutazione da parte del giudicante in base all'art. 116, comma primo, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale il giudice di appello, in presenza di un'autocertificazione concernente solo il requisito della disoccupazione in un momento anteriore a quello della decisione, ha respinto la domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità civile, valutando in modo negativo la mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'invito rivoltogli di documentare il reddito personale e lo stato di disoccupazione al momento della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)