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Sez. L, Sentenza n. 10313 del 16/07/2002 (Rv. 555816 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Requisito reddituale - Autocertificazione dell'interessato - Valore probatorio in giudizio - Sussistenza - Limiti - Mancata produzione in sede amministrativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555816-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni assistenziali, l'autocertificazione dell'interessato in ordine alla consistenza dei propri redditi, ai fini della dimostrazione del requisito economico, ha valore di prova (in assenza di elementi di segno contrario), che il giudice deve valutare in base al suo prudente apprezzamento, secondo quanto previsto dall'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., anche attraverso l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 421 cod. proc. civ.; tale valore probatorio deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui l'autocertificazione suddetta sia stata già prodotta in sede amministrativa, ma anche ove la stessa sia prodotta direttamente nella sede giudiziale, nella quale persiste la possibilità per la p.a. di esercitare il proprio dovere di verifica.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)