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Sez. 1, Sentenza n. 9513 del 09/09/1995 (Rv. 493972 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporto di parasubordinazione - Attività illecita posta in essere nell'ambito di tale rapporto - Domanda di risarcimento danni - Competenza del giudice del lavoro.
Stato
decisa il 1995-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493972-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Il giudice del lavoro è competente a conoscere della domanda di risarcimento del danno per una attività illecita che si assume resa possibile dal rapporto di parasubordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., esistente tra le parti, e posta prevalentemente in essere in pendenza del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)