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Sez. 2, Sentenza n. 1954 del 27/04/1989 (Rv. 462591 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOTTOSUOLO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462591-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - SOTTOSUOLO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE DISTANZE - CONDIZIONI.*

Le costruzioni realizzate nel sottosuolo sono soggette alla disciplina sulle distanze legali solo nel caso in cui vengano a crearsi delle intercapedini dannose; detta ipotesi non ricorre, e pertanto non possono essere invocate le norme sulle distanze, nel caso di realizzazione di una cantina nel sottosuolo di un fabbricato allorquando nessuna costruzione sotterranea esista nel fabbricato adiacente e non si profili il pericolo della creazione di un'intercapedine vietata. (V 638/85, mass n 438846; (V 3409/73, mass n 367377).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)