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Sez. 2, Sentenza n. 3409 del 14/12/1973 (Rv. 367377 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEL SOTTOSUOLO - IRRILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELLE DISTANZE.*
Stato
decisa il 1973-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367377-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - COSTRUZIONI NEL SOTTOSUOLO - IRRILEVANZA AI FINI DEL CALCOLO DELLE DISTANZE.*

Anche nelle zone disciplinate dalle leggi antisismiche le costruzioni, che si sviluppano interamente nel sottosuolo, non possono essere prese in considerazione al fine della osservanza della distanza legale da altra costruzione in elevazione posta su fondo finitimo. (V 2746/66, mass n 325239; 1447/62, mass n 252312).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)