Sez. U, Sentenza n. 755 del 04/02/1985 (Rv. 438960 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DIPENDENTE DI ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - INFERMITÀ CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI INDENNIZZO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda del dipendente di un ente pubblico non economico, diretta alla corresponsione di un indennizzo per infermità che si assuma contratta per causa di servizio, si ricollega ad una posizione di diritto soggettivo che trova fonte immediata nel rapporto di pubblico impiego e pertanto spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 947/81, mass n 411470).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 03/05/1957 num. 686 art. 48, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)