diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12629 del 18/06/2015 (Rv. 635721 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Indezzi INAIL - Infortuni o malattie verificatisi anteriormente o successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000 - Valutazione - Postumi relativi - Incumulabilità.
Stato
decisa il 2015-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635721-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)

In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, ove alcuni infortuni o malattie si siano verificati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ed altri successivamente, i relativi postumi, ai sensi dell'art. 13, comma 6, prima parte, di detto decreto, non si cumulano ai fini della liquidazione di un'unica prestazione previdenziale, restando del tutto autonomi e separati i due regimi di tutela, che coesistono fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 13/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)