Sez. L - , Sentenza n. 6048 del 13/03/2018 (Rv. 647485 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO) | Liquidazione ex art.13, comma 6, seconda parte, del d.lgs. n. 38 del 2000 - Menomazioni preesistenti indennizzate - Unificazione dei postumi - Esclusione - Ragioni - Identità dell'apparato - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CAPACITÀ LAVORATIVA (ATTITUDINE AL LAVORO)
In tema di tutela Inail, ove l'assicurato, dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, subisca un infortunio o sia affetto da una malattia professionale che aggravi una menomazione preesistente, determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati in rendita o in capitale secondo la previgente disciplina, il nuovo grado di menomazione andrà valutato, secondo il principio di non unificazione dei postumi che ispira il comma 6, seconda parte, del citato art. 13, senza tener conto delle preesistenze, né se il nuovo danno sia concorrente, coesistente o riguardi lo stesso apparato inciso dalla precedente menomazione, con conseguente erogazione di due autonome prestazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)