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Sez. 2, Sentenza n. 361 del 15/02/1967 Ud. (dep. 26/06/1967) Rv. 104838 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - MOTIVO DI DIFENDERE SE O ALTRI DA UN'ACCUSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104838-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - MOTIVO DI DIFENDERE SE O ALTRI DA UN'ACCUSA - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Ai fini dell'elemento psicologico del delitto di calunnia e necessario accertare soltanto la volontarieta del fatto e la scienza dell'innocenza dell'incolpato, essendo estranei alla nozione dell'anzidetto reato i motivi che possono avere determinato l'agente alla falsa incolpazione. Pertanto e assolutamente irrilevante, in relazione a tale ipotesi criminosa, la intenzione che possa avere avuto il reo di difendersi in un procedimento penale. (Conf 103731, 104119, 104124, anno 1967; 102763 e ivi citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)