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Sez. 5, Sentenza n. 2213 del 31/01/2011 (Rv. 616530 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Spese per allestimento di spazi espositivi presso i rivenditori - Qualificazione - Spese di pubblicitĂ  e propaganda - ConfigurabilitĂ  - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616530-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, le spese sostenute per l'allestimento di spazi per l'esposizione dei propri prodotti presso i rivenditori rientrano tra le spese di pubblicitĂ  e propaganda - nella specie disciplinate dal secondo comma dell'art. 71 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicabile "ratione temporis" - in quanto necessarie per informare i potenziali consumatori sulle caratteristiche dei prodotti, al fine precipuo di incentivarne la vendita.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)