Sez. 5, Sentenza n. 21270 del 07/08/2008 (Rv. 604369 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | In genere - Spese di rappresentanza e di pubblicità - Criterio discretivo - Spese di ospitalità - Inerenza all'attività di propaganda del prodotto - Esclusione - Spese di vitto - Qualificabilità quali spese di rappresentanza integralmente deducibili - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di reddito d'impresa, nell'ambito della distinzione prevista, ai fini della diversa deducibilità, dall'art. 74, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi sono qualificabili quali spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, atteso che hanno quale effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto. Nell'ambito delle spese di rappresentanza, poi, le spese di vitto non possono essere ricomprese nell'ambito delle spese integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane, posto che la norma si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, e non può ritenersi riferita anche all'offerta del vitto, che non è inquadrabile nella categoria dei beni, ma più propriamente in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all'attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 2, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 26, Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)