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Sez. 2, Sentenza n. 1487 del 04/06/1963 (Rv. 262221 - 01)

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - DEROGA - DOMANDE DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO IN CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL PETITORIO - NOZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO.*
Stato
decisa il 1963-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262221-01

POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (IN GENERE) - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - DEROGA - DOMANDE DI PROVVEDIMENTO POSSESSORIO IN CORSO DI GIUDIZIO PETITORIO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL PETITORIO - NOZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO.*

Ai fini dell'art 704 cod proc civ, il quale dispone che ogni domanda relativa al possesso per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio dev'essere proposta davanti al giudice di questo ultimo, per giudizio petitorio deve intendersi esclusivamente quello in cui si controverte del diritto di proprieta o di altro diritto reale sulla cosa rispetto alla quale sia stata sollevata la tutela possessoria, e non anche quello relativo a controversie che, pur involgendo questioni sulla restituzione di cose da altri possedute, siano pero base su di un diritto non di natura reale, ma di natura personale, cioe di obbligazione. Trattasi di disposizione particolare (derogativo della normale Competenza per materia attribuita al pretore dell'art 8 cod proc civ) che non e suscettibile di applicazione oltre i casi tassativamente stabiliti dal legislatore. (Conf 122'63 259'62 2867'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)