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Sez. 2, Sentenza n. 1855 del 18/03/1986 (Rv. 445156 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - ESTREMI - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445156-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - IN GENERE - GIUDIZIO PETITORIO - ESTREMI - CONTROVERSIA SULLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO OBBLIGATORIO - ESCLUSIONE.*

La causa petitoria considerata nell'art. 704 cod. proc. civ., in contrapposto alla causa possessoria, è soltanto quella in cui si controverte circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria, e non la controversia riguardante la sussistenza di un rapporto obbligatorio. (nella specie, in applicazione del surriportato principio, si è escluso che costituisca causa petitoria, ai sensi dell'art. 704 cod. proc. civ., quella avente per oggetto il rapporto di affitto di fondo rustico). (Conf 5518/84, mass n 437187; (Conf 1487/83, mass n 262221; (Conf 1433/82, mass n 419263; (Conf 5148/79, mass n 401771; (Conf 1370/76, mass n 380075; (Conf 0259/62 mass n 286759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)