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Sez. 1, Sentenza n. 11777 del 21/11/1998 (Rv. 520924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | ILOR - Deduzione ex art. 101, comma primo del d.P.R. n. 917/86, nella ipotesi di esenzione ex art. 101 d.P.R. n. 218/78 - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520924-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di imposte sui redditi, la deduzione - ai fini della determinazione del reddito di una società commerciale in funzione dell'IRPEG - dell'ammontare dell'ILOR astrattamente dovuta per il periodo di competenza, prevista dall'art. 101, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non è consentita quando la società contribuente sia esentata dal pagamento dello stesso tributo ai sensi dell'art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)