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Sez. 5, Sentenza n. 6418 del 22/04/2003 (Rv. 562384 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Concorso della deduzione ex art. 120 t.u.i.r. con le esenzioni ex art. 26 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed ex art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Applicazione per prime delle esenzioni fiscali - Successiva applicazione della deduzione sul reddito imponibile d'impresa così determinato.
Stato
decisa il 2003-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562384-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

In tema di ILOR, nel caso in cui concorrano da una parte la deduzione del 50 per cento, prevista dall'art.120 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con riferimento alla posizione soggettiva dei soci di società di persone, e, dall'altra, l'esenzione riconosciuta dall'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le nuove iniziative produttive in determinati ambiti territoriali, e l'esenzione dall'imponibile per utili reinvestiti accordata dall'art. 14 della legge 1.ò marzo 1986, n. 64, devono prima applicarsi tali ultime esenzioni, le quali hanno natura oggettiva, al fine di determinare il reddito imponibile d'impresa, e, quindi, su di esso, calcolato al netto dei detti benefici di legge, va operata la deduzione di cui all'art. 120 t.u.i.r..

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 120, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)