Sez. U, Sentenza n. 5735 del 27/06/1987 (Rv. 454151 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INSEGNANTE COLLOCATO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI - PRESTAZIONI DI SUPPLENTE PRESSO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONI ESCLUSIVE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INSEGNANTE COLLOCATO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI - PRESTAZIONI DI SUPPLENTE PRESSO ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - GIURISDIZIONI ESCLUSIVE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
La domanda diretta al pagamento di spettanze retributive, per prestazioni di supplente presso istituto statale d'istruzione, svolte da parte d'insegnante collocato nelle apposite graduatorie provinciali, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in relazione alla natura pubblicistica del rapporto di lavoro, cui non osta la temporaneità dell'incarico. (V 6178/82, mass n 423858).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)