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Sez. 2, Sentenza n. 3437 del 08/11/1974 (Rv. 371957 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371957-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - DIFFERENZE.*

Si ha vizio redibitorio oppure Mancanza di qualita essenziale della cosa consegnata al compratore, qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero qualora essa appartenga, per caratteristiche strutturali ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita. Si ha, invece, consegna di aliud pro alio, che da luogo all'ordinaria Azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art 1453 cod civ, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione cui sono soggette le azioni ex art 1490 e 1497 cod civ, qualora la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita in quanto, appartenendo ad un genere diverso, si riveli del tutto inidonea ad assolvere alla destinazione economica sociale della res vendita, e quindi a soddisfare, in concreto, i bisogni che determinarono il contraente ad effettuare l'acquisto. (Conf 1141'73, mass n 363641).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)