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Sez. 3, Sentenza n. 2921 del 22/07/1976 (Rv. 381685 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - CONDIZIONI - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381685-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA (ALIUD PRO ALIO) - IN GENERE - CONDIZIONI - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - VIZIO REDIBITORIO - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - QUALITA ESSENZIALI PER L'USO - DIFFERENZE.*

Si ha vizio redibitorio, oppure Mancanza di qualita della cosa consegnata al compratore, qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all'uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero quando essa appartenga per caratteristiche strutturali ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita. Si ha invece consegna di aliud pro alio, che da luogo all'originaria Azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art 1453 cod civ, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione cui sono soggette le azioni ex artt 1490 e 1497 cod civ, qualora la cosa consegnata sia completamente diversa da quella pattuita, in quanto, appartenendo a un genere diverso, si riveli del tutto inidonea ad assolvere alla destinazione economico-sociale della cosa venduta e, quindi, a soddisfare in concreto i bisogni che determinarono il contraente ad effettuare l'acquisto. (Conf 3437/74, mass n 371957).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)