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Sez. 5, Sentenza n. 14390 del 15/06/2010 (Rv. 613776 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Ritardato pagamento - Illecito punibile ex art. 70 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Abrogazione dell'art. 70 cit. da parte dell'art. 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Portata - "Abolitio criminis" - Configurabilità - Esclusione - "Favor rei" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613776-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'espressa abrogazione dell'art. 70 del d.P.R. n. 131 del 1986 da parte dell'art. 1 del d.lgs. n. 473 del 1997 non esclude l'applicabilità della sanzione prevista dalla norma abrogata per il ritardo nel versamento dell'imposta, non essendo configurabile una "abolitio criminis", avuto riguardo alla continuità normativa con la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l'omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 e non trovando applicazione il principio del "favor rei", in quanto la previdente soprattassa del venti per cento è stata sostituita dalla sanzione del trenta per cento.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 70, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)