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Sez. 5, Sentenza n. 9540 del 29/04/2011 (Rv. 618008 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio ex art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omissione o ritardo del pagamento - Sanzionabilità ex art. 13 del d.lgs n. 471 del 1997 - Modifica dell'art. 60 cit. da parte del d.lgs n. 193 del 2001 - Incidenza sui ritardi e le omissioni precedenti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618008-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di IVA, l'omissione o il ritardo del pagamento dell'imposta in pendenza del giudizio risulta sanzionato dall'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 471, fino al 9 giugno 2001, momento in cui i commi dal secondo al quinto dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che rendevano possibile tale ipotesi di riscossione, sono stati abrogati dall'art. 37 del d.lgs 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 27 aprile 2001, n. 193. Tale ultima normativa, limitandosi a regolare in modo diverso le sole condizioni per la riscossione dell'imposta (richiedendo, in particolare, come nuovo presupposto l'iscrizione a ruolo), non ha modificato la disciplina sanzionatoria né tantomeno previsto un'ipotesi di "abolitio criminis" e non incide, quindi, sui comportamenti commessi in precedenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 37, Decreto Legisl. 27/04/2001 num. 193 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)