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Sez. 2, Sentenza n. 7758 del 10/03/1983 Ud. (dep. 01/10/1983) Rv. 160365 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160365-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - NOZIONE.*

Perché possa ritenersi osservato il precetto dell'art. 201, settimo comma, cod. proc. pen., secondo cui, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione devono essere esposti specificamente, è necessario che questi si concretino nell'indicazione chiara e determinata della censura che si intende muovere e delle ragioni su cui essa si fonda, in modo che il giudice dell'impugnazione sia in grado di individuare e di controllare nei suoi precisi termini la critica che viene rivolta alla decisione impugnata e quindi di esercitare, in relazione alle argomentazioni dell'impugnazione, il proprio Sindacato. (Conf mass n 153873; (Conf mass n 152774; (Conf mass n 147663).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)