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Sez. 1, Sentenza n. 1853 del 03/12/1981 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153873 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1981-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153873-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - ESTREMI.*

Il motivo di impugnazione deve concretarsi nella indicazione precisa e determinata dei punti di fatto e di diritto da sottoporsi al giudice del gravame, nella esposizione concisa, ma chiara, delle censure che vengono mosse ai punti indicati, nelle ragioni su cui la censura si fonda, onde consentire al giudice predetto di esercitare il suo Sindacato con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato ed accertare se il giudice che lo ha pronunciato abbia omesso di indicare le ragioni del suo convincimento o sia incorso, nell'accertarle, in errori logici o giuridici che abbiano potuto incidere sulla formazione del suo convincimento, ovvero se abbia omesso l'esame di elementi decisivi tali che se presi in considerazione avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione. (V mass nn 146633, 144446, 143872, 145745, 145237).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)