Sez. 1, Sentenza n. 5985 del 03/07/1997 (Rv. 505698 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Irregolare funzionamento di un ufficio giudiziario per eventi di carattere eccezionale - Accertamento di tale irregolarità nelle forme di cui al D.Lgs 9 aprile 1948, n.437 - Proroga dei termini di decadenza - Ambito di applicazione - Limitazione agli atti da compiersi presso quell'ufficio a mezzo del personale addetto - Insussistenza - Atti eseguibili alternativamente presso un diverso ufficio giudiziario - Estensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
Qualora un ufficio giudiziario non sia in grado di funzionare per eventi di carattere eccezionale accertati nelle forme di cui al D.Lgs. 9 aprile 1948, n.437, la proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso quell'ufficio a mezzo del personale addetto (nella specie notifica di un atto di impugnazione) stabilita ai sensi del cit. D.Lgs. opera anche per gli atti che potevano alternativamente essere compiuti presso un diverso ufficio giudiziario non potendosi far ricadere sulla parte alla quale la legge attribuisce una facoltà di scelta il rischio del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio giudiziario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1948 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)